Con sentenza n. 24901 del 17 maggio-24 giugno 2024, la seconda sezione
penale della Corte di cassazione ha richiamato alcuni principi fondamentali in
tema di “esteriorizzazione” del metodo mafioso con riferimento al delitto ex
art. 416-bis c.p.
Sulla base della previsione normativa introdotta con la legge Rognoni-La Torre nel 1982, l'associazione è di tipo mafioso soltanto ove si avvalga della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo ed abbia imposto. esternamente una condizione di assoggettamento ed omertà. Secondo la migliore dottrina la questione nasce perché l'attuale formulazione normativa dell'art. 416-bis c.p. ritaglia una fattispecie di associazione mafiosa a forte connotazione sociologico-ambientale come è dimostrato dal fatto che il legislatore dell'82 ha notoriamente tipizzato quali elementi costitutivi espliciti dell'art. 416-bis, c.p. i requisiti della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di...
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