Con sentenza n. 8379 del 29 gennaio-28 febbraio 2025, la quinta sezione della Corte di Cassazione ha chiarito le conseguenze derivanti dalla impraticabilità del divieto di avvicinamento con «braccialetto elettronico» per ragioni di non fattibilità tecnica.
L’art. 282-ter c.p.p. è stato collocato nel codice penale dall’art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38. Sotto la rubrica «divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa», il nuovo articolo recitava «con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa» (comma 1); «[qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, li giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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