Con ordinanza n. 9625 dell’11 aprile 2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che i provvedimenti giurisdizionali emessi in forma diversa dalla sentenza sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., soltanto quando presentino, per la loro disciplina ed il loro contenuto, i caratteri della definitività e della decisorietà, ossia quando non siano soggetti, per quanto attiene al primo profilo, ad alcun altro rimedio, e siano altresì diretti, con riferimento al secondo requisito, alla risoluzione di una controversia concernente diritti soggettivi o "status", con piena attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale, così che la loro eventuale ingiustizia comporterebbe per le parti un pregiudizio definitivo ed irreparabile ove non fosse loro consentito quel controllo di legittimità garantito dalla norma costituzionale richiamata (cfr. da ultimo...
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