La settima sezione del
Consiglio di Stato, con sentenza n. 1533 del 15 febbraio 2024, ha ricordato l’indirizzo
della giurisprudenza secondo cui, nel modello di progettazione delle opere
pubbliche introdotto dalla L. 11 febbraio 1994, n. 109 e mantenuto dal D.L.vo
12 aprile 2006, n. 163 e poi anche dal D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, basato
sulla scansione progressiva di tre livelli di progettazione (preliminare,
definitiva ed esecutiva), nell’iter di approvazione di un’opera pubblica non
sono di norma impugnabili gli atti concernenti il progetto preliminare.
È solo con il progetto definitivo, infatti, che l’intervento assume una stabile connotazione, che consente di valutarne appieno i profili di interferenza, e quindi di lesività, con le posizioni giuridiche dei privati, mentre al livello di progetto preliminare la progettazione stessa è ancora ad uno stadio iniziale, abbozzato e come tale suscettibile di modifiche e quindi non è in grado di radicare...
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