Con ordinanza n. 24989 del 15 settembre 2021, la sezione sesta civile, terza sottosezione, della Corte di Cassazione ha spiegato cosa si intende per ricorso per cassazione assemblato da cui consegue l’inammissibilità.
Il ricorso va ascritto ai c.d. ricorsi assemblati quando l’esposizione dei fatti di causa è sostituita dall’interpolazione grafica o dalla testuale riproduzione degli atti dei gradi di merito.
Il ricorso per cassazione, redatto mediante assemblaggio – cioè attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali –, è carente del requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., che non può, a fronte dell’utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall’illustrazione del o dei motivi (Cass. civ., sez. VI-3, 22 febbraio 2016, n. 3385).
Ciò in quanto la tecnica di redazione, mediante integrale riproduzione di una serie di documenti, si traduce in un’esposizione dei...
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