La
quinta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5146 del 25 maggio 2023,
è intervenuta in materia di contratti pubblici.
L’art.
6, comma 4, L. 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall’art. 44, comma 1,
L. 23 dicembre 1994, n. 724, prevedeva che «tutti i contratti ad esecuzione
periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del
prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai
dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati
di cui al comma 6».
La disposizione, che ha trovato seguito nell’analoga previsione dell’art. 115, D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 (cfr., oggi, il regime di cui all’art. 106, comma 1, lett. a), D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, e all’art. 60, D.L.vo 31 marzo 2023, n. 36), ha per consolidata giurisprudenza natura imperativa, inserendosi automaticamente nella disciplina del rapporto fra le parti anche con prevalenza sulla regolamentazione...
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