Con sentenza n. 33103 del 16 aprile-26 agosto 2024, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito che non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195, comma 4, c.p.p. la deposizione di ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca non in merito a dichiarazioni di terzi, ma sulle attività di indagine svolte da ausiliari di polizia giudiziaria nello stesso contesto investigativo.
Tale principio va combinato con quello, relativo all'art. 62, comma 2, del codice di rito, secondo cui il divieto di utilizzare in sede dibattimentale le dichiarazioni spontanee della persona sottoposta ad indagine, di cui all'articolo 62, comma 1, c.p.p., non concerne il caso in cui sussistano fatti storicamente rilevanti, condotte oggettivamente descrivibili – tenute dall'indagato alla presenza di agenti di polizia giudiziaria - le quali ben possono essere descritte dagli operanti in sede dibattimentale con conseguente utilizzazione in detta sede del...
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