Con sentenza n. 1403 del 19 febbraio 2025, la settima sezione del Consiglio di Stato ha affermato che l'indennità giudiziaria (istituita con l'art. 3, L. 19 febbraio 1981, n. 27 in favore dei magistrati ordinari, poi attribuita, con l'art. 1, L. 22 giugno 1988 n. 221, a decorrere dal 1° gennaio 1988 e nella misura vigente a quella data, al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ed estesa infine, con l'art. 1, L. 15 febbraio 1989 n. 51 al personale di segreteria del giudice amministrativo e contabile nonché al personale dell'avvocatura erariale), spettante a tutti coloro che partecipano della funzione giudiziaria a qualsiasi livello, è, per sua stessa definizione, un'indennità speciale, dovuta se e nella misura in cui l'attività lavorativa del magistrato, alla quale è correlata, sia concretamente esercitata, e non costituisce una voce ordinaria della retribuzione spettante al personale di magistratura (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre...
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