Con ordinanza n. 4912 del 16 febbraio
2023, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha offerto importanti
precisazioni in tema di intervento del terzo.
In linea generale, occorre rammentare
che con l'intervento volontario, disciplinato dall'art. 105 c.p.c., li terzo fa
valere il proprio diritto in un processo pendente tra altre parti - in
conflitto con entrambe (ipotesi nella quale si configura il c.d. intervento principale)
o solo con alcune di esse (c.d. intervento litisconsortile o adesivo autonomo)
- e non quindi una posizione giuridica soggettiva di mero fatto o legata ad
un'aspettativa meramente ipotetica (Cass. civ., sez. un., 5 febbraio 2013, n.
2593; Cass. civ., sez. I, 7 aprile 1983, n. 2453).
Il diritto che il terzo può far valere deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuarsi con riferimento al petitum e alla causa petendi, ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della...
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