Con sentenza n. 3782 del 14 aprile 2023,
la quarta sezione del Consiglio di Stato è intervenuta in tema di revocazione.
L’art. 395 c.p.c. prevede, al n. 4, che
le sentenze possono essere impugnate per revocazione, tra l’altro, se «la
sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti
della causa; vi è tale errore quando la decisione è fondata sulla supposizione
di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è
supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e
tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto
controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».
La giurisprudenza amministrativa è
costante nel ritenere che l’istituto della revocazione sia un rimedio
eccezionale che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio (Cons. Stato,
sez. VI, 18 marzo 2014, n. 1334).
Per aversi errore di fatto revocatorio e, conseguente, «abbaglio dei...
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