La
settima sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2137 del 1° marzo 2023,
esprimendosi in termini di teoria generale dell’atto amministrativo, ha
ribadito che, in punto di motivazione, non è sufficiente una mera
giustificazione dell’atto amministrativo,
con il richiamo alle norme applicabili e ai semplici presupposti
fattuali, ma occorre una specifica motivazione, con l’esternazione, pure
sintetica ma intellegibile, delle ragioni di fatto e di diritto – art. 3, L. 7
agosto 1990, n. 241 – e dell’iter logico-giuridico, indefettibile, che hanno
condotto la pubblica amministrazione alla decisione finale.
L’obbligo di motivazione, va qui ricordato, costituisce presidio insostituibile della legalità sostanziale nell’azione amministrativa – v., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 23 agosto 2021, n. 6018 – e questo obbligo vale indubbiamente anche per quegli atti nei quali la determinazione del dare/avere tra il privato e la pubblica...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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