Con
sentenza n. 2411 del 24 marzo 2025, la terza sezione del Consiglio di Stato è intervenuta
sulla questione dell’occupazione dell’immobile confiscato.
Ai
sensi dell’art. 45-bis, D.L.vo n. 159/2011, inserito dall’art. 18, comma 1, L.
17 ottobre 2017, n. 161, “l’Agenzia, ricevuta la comunicazione del
provvedimento definitivo di confisca, qualora l’immobile risulti ancora occupato,
con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l’esecuzione dello
sgombero o dell’allontanamento nel caso previsto dall’articolo 40, comma 3-ter,
ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione
da adottare”.
La disposizione, come si evince dal relativo presupposto giustificativo, rappresentato da una situazione di preesistente e perdurante occupazione dell’immobile, è appunto finalizzata ad attribuire all’Agenzia il potere di contemperare, secondo criteri di ragionevolezza a proporzionalità, l’esigenza di salvaguardare...
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