Con sentenza n. 13456 del 25 maggio 2022 (dep. 30 marzo 2023),
la sesta sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata sulla
motivazione rafforzata richiesta al giudice di appello quando intenda
condannare l’imputato assolto in primo grado o assolvere l'imputato condannato dal giudice di prime cure.
Le Sezioni unite della Corte di legittimità hanno evidenziato
come l'obbligo della motivazione rinforzata si imponga per il giudice di
appello tutte le volte in cui ritenga di ribaltare la decisione del giudice di
primo grado, sia assolutoria che di condanna. Tale principio è ormai
consolidato ed è parte integrante dell'ordinamento giuridico vivente; tale
obbligo non opera nel caso di conferma della sentenza di primo grado, perché,
in questa ipotesi, la motivazione della decisione di appello si salda con
quella precedente fino a formare un unico complesso argomentativo.
Quanto al contenuto dell'obbligo di motivazione rafforzata, si ritiene che il giudice di...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
LIBRO
Codice penale e di procedura penale vigente - Con la riforma del processo penale
Luigi Alibrandi, Piermaria Corso