Con ordinanza n. 2289 del 31 gennaio 2025, la prima sezione civile
della Corte di Cassazione ha affrontato la questione del momento in cui il
decreto ingiuntivo diventa opponibile al fallimento.
L'art. 324 c.p.c. prevede la «cosa giudicata formale» stabilendo che «s'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui all'art. 395, nn. 4 e 5». A «prova del passaggio in giudicato della sentenza», poi, l'art. 124 att. c.p.c. contempla il «certificato di passaggio in giudicato della sentenza», col quale il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto, nei termini di legge, appello, ricorso per cassazione o istanza di revocazione ordinaria per i motivi di cui all'art. 395 codice, nn. 4) e 5); il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza, parimenti, che non è...
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