Con ordinanza n. 7269 del 13 marzo 2023,
la seconda sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di
mediazione.
L’art. 5, comma 1-bis, D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28 elenca una pluralità di
controversie, individuate per tipologie, per le quali la legge impone, come
condizione di procedibilità, l’esperimento del tentativo di mediazione. Oltre
alla mediazione obbligatoria, disciplinata dal comma 1-bis dell’art. 5, D.L.vo 28/2010, il comma 2 (nel testo modificato
dall’art. 84, comma 1, lett. c) del D.L. 69/2013, convertito con L. 98/2016)
prevede che il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la
natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti,
può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione, che, in tal caso, è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello.
Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle...
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