Con ordinanza
n. 27613 del 29 settembre 2023, la seconda sezione civile della Corte di
Cassazione ha ricordato che l’art. 14, D.L.vo n. 150/11 dispone che le
controversie previste dall’art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e
l’opposizione proposta a norma dell’art. 645 c.p.c. contro il decreto
ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per
prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo (comma 1). È competente l'ufficio
giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la
propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale (comma 2). Nel
giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente (comma 3).
L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile (comma 4).
Tale norma è stata interpretata dalle Sezioni Unite nel senso che la controversia di cui all'art. 28, L. n. 794 del 1942, come sostituito...
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