Con sentenza n. 12294 del 25 febbraio-28 marzo 2025, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che «l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis, c.p.p., a seguito di opposizione dell'indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.» (Cass. pen., sez. V, 31 maggio 2023, n. 36468); questo perché – si è spiegato – il diritto vivente, enunciando il principio secondo cui «il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, ferma restando la non menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione» (Cass. pen., sez. un., 30 maggio 2019, n. 38954), ha riconosciuto che tale provvedimento, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via...
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