Con sentenza n. 8721 del 1° febbraio
2023 (dep. 28 febbraio 2023), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione
ha ribadito che, l’ordinanza ex art. 464-septies, comma 2, c.p.p. con cui il
giudice, decorso il periodo di sospensione del processo con messa alla prova,
dispone la ripresa del procedimento per l'esito negativo della prova, non è
immediatamente ricorribile per cassazione, ma è appellabile unitamente alla
sentenza che definisce il grado di giudizio.
La disciplina processuale dell'istituto
della messa alla prova è molto chiara nel definire gli spazi di impugnabilità
da parte dell'imputato dei provvedimenti adottati dal giudice in quella
materia.
Ed infatti, mentre l'art. 464-octies, comma 3, c.p.p. prevede espressamente che l'imputato può proporre immediatamente ricorso per cassazione per violazione di legge avverso l'ordinanza con cui il giudice revoca il proprio precedente provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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