Con sentenza n. 5410 del 17 giugno
2024, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che la
giurisdizione del giudice amministrativo sull’ottemperanza dei provvedimenti
del giudice civile è delineata dall’art. 112 comma 2 c.p.a. come riferita alle
“sentenze passate in giudicato e [a]gli altri provvedimenti ad esse equiparati
del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della
pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al
giudicato” (lett. c).
Il giudizio di ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario presuppone quindi che il provvedimento giurisdizionale definisca il giudizio di cognizione. E ciò in coerenza con la funzione e la tradizionale configurazione del giudizio, nato per ottenere l’adempimento (conformazione) da parte dell’Amministrazione alla sentenza emessa dal giudice ordinario nei suoi confronti, e solo successivamente esteso alle sentenze del giudice amministrativo....
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