Le spedizioni di libri cartacei saranno sospese dal 10 al 21 agosto. Per ricevere i libri prima della sospensione, effettuare l’ordine entro giovedì 6 agosto pagando con Carta o PayPal.
Durante tale periodo Ebook, Corsi e Banche dati saranno regolarmente erogati se pagati con Carta o PayPal.
L’assistenza clienti sarà sospesa sospesa dall’10 al 21 agosto.
Riprenderemo la normale attività da lunedì 24 agosto.
Con sentenza n. 3839 del 17 aprile 2023,
la sesta sezione del Consiglio di Stato è intervenuta sulla violazione
amministrativa commessa per errore sul fatto.
Il comma 2 dell’art. 3, L. 24 novembre
1981, n. 689 dispone che «nel caso in cui la violazione è commessa per errore
sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua
colpa».
Circa la portata del richiamato
precetto, la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare: il principio posto
dall’art. 3, L. n. 689 del 1981 (secondo il quale, per le violazioni
amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della
condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa) postula una presunzione
di colpa a carico dell'autore dell'illecito, non essendo necessaria la concreta
dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava,
pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass. civ., sez.
VI, 18 giugno 2020, n. 11777).
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