Con sentenza n. 3839 del 17 aprile 2023,
la sesta sezione del Consiglio di Stato è intervenuta sulla violazione
amministrativa commessa per errore sul fatto.
Il comma 2 dell’art. 3, L. 24 novembre
1981, n. 689 dispone che «nel caso in cui la violazione è commessa per errore
sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua
colpa».
Circa la portata del richiamato
precetto, la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare: il principio posto
dall’art. 3, L. n. 689 del 1981 (secondo il quale, per le violazioni
amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della
condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa) postula una presunzione
di colpa a carico dell'autore dell'illecito, non essendo necessaria la concreta
dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava,
pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass. civ., sez.
VI, 18 giugno 2020, n. 11777).
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