Con sentenza n. 10730 del 2 dicembre 2022 (dep. 14 marzo 2023), la terza sezione penale della Corte di Cassazione si è soffermata sui requisiti di applicabilità della esimente di cui all’art. 13, comma 1, D.L.vo n. 74 del 2000, come modificato ad opera dell'art. 11, L. n. 158 del 2015.
Esso recita: «I reati di cui agli art. 10-bis, 10-ter e 10 quater D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74 non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche se a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previsto dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso».
Dunque, ciò che prima, in base al medesimo art. 13, costituiva una circostanza attenuante, è stato elevato, per certe fattispecie, a causa di non punibilità del reato, la quale, per sua natura, non incide sulla...
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