Con ordinanza
n. 2599 del 29 gennaio 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha
dichiarato l’improcedibilità del ricorso non risultando certificata la
conformità all’originale del provvedimento impugnato, nativo digitale,
depositato per via telematica, come invece richiesto dall’art. 369, comma 2, n.
2, c.p.c..
Com’è noto, il potere di attestare la conformità di una sentenza è stato conferito all'avvocato dall'articolo 16 bis, comma 9 bis, D.L. n. 179 del 2012, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, nella specie applicabile ratione temporis. I primi due periodi di tale norma stabiliscono che: «Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del...
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