Con ordinanza n.
43100 del 12 settembre-23 ottobre 2023, la prima sezione penale della Corte di
Cassazione ha affermato che la competenza a provvedere sull'istanza di
restituzione di cose in sequestro, presentata dopo la definizione del
procedimento con decreto di archiviazione, spetta al giudice per le indagini
preliminari in funzione di giudice dell'esecuzione.
Tale
conclusione si fonda sull'interpretazione logico-sistematica dell'art. 263 c.p.p.
che, pur non prendendo in espressa considerazione, nell'ambito del procedimento
per la restituzione delle cose sequestrate, il provvedimento di archiviazione,
stabilisce, al comma 6, che, dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione,
sulla restituzione delle cose sequestrate provvede il giudice dell'esecuzione.
La suddetta previsione, pur se espressamente riferita alla sentenza, costituisce, in realtà, l'espressione di un principio di carattere generale in base al quale, qualora alla restituzione del bene non abbia...
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