Con sentenza n. 8564 del 18 febbraio-3 marzo 2025, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non spetta al magistrato di sorveglianza, cui compete l'adozione della sola sospensione provvisoria della misura alternativa, il potere – che è attribuito al tribunale di sorveglianza – di revocare la misura dell'esecuzione della pena presso il domicilio, disposta nei confronti del ricorrente ai sensi della L. n. 199 del 2010 (Cass. pen., sez. I, 17 luglio 2020, n. 23870; Cass. pen., sez. I, 14 gennaio 2014, n. 42060; Cass. pen., sez. I, 22 novembre 2012, n. 47953).
La L. n. 199 del 2010 disciplina una speciale modalità di esecuzione della pena, volta ad attuare il principio del finalismo rieducativo, sancito dall'art. 27 Cost., e avente la funzione di permettere l'esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi diversi dal carcere, in concomitanza con la, invero perdurante, situazione di emergenza...
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