Con sentenza n. 26341 del 12 aprile 2023 (dep. 19 giugno 2023), la prima sezione penale della Corte di cassazione ha ricordato che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito dei «ravvedimento», previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, D.L. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (in questi termini, senza oscillazioni, si sono espresse Cass. pen., sez. I, 30 ottobre 2013, n. 48891).
Ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto...
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