Con sentenza n. 4311 dell’11 dicembre 2024-3 febbraio 2025,
la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che il
presupposto per la concessione del permesso premio, ai sensi dell'art. 30-ter
ord. pen., è la regolare condotta intramuraria unita all'accertamento
dell'assenza di pericolosità sociale.
Per i detenuti condannati per uno dei reati di cui all'art. 4-bis ord. pen., la concessione di un beneficio è ulteriormente sottoposta ai requisiti richiesti da detta norma, così come modificata dal D.L. n. 162/2022. A seguito dell'ordinanza n. 97/2021 della Corte Costituzionale, la mancanza di collaborazione da parte del detenuto, condannato per un reato di cui all'art. 4-bis ord. pen., non può essere di ostacolo alla concessione dei benefici penitenziari, dovendosi in ogni caso valutare in termini positivi i suoi progressi trattamentali, pur restando ferma, perché compatibile con i principi costituzionali, la presunzione relativa di pericolosità...
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