Con ordinanza n. 1 del 2 gennaio 2024, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno affermato che il contrasto delle decisioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato con il diritto europeo non integra, di
per sé, un eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile ai sensi dell'art.
111, comma 8, Cost., atteso che anche la violazione delle norme dell'Unione
europea o della CEDU dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure
particolarmente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione della
Corte di cassazione; né può essere attribuita rilevanza al dato qualitativo
della gravità del vizio, essendo tale valutazione, sul piano teorico,
incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano
fattuale, foriera di incertezze, in quanto affidata a valutazioni contingenti e
soggettive (Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2019, n. 29085; Cass. civ., sez.
un., 6 marzo 2020, n. 6460).
D’altro canto, l’insindacabilità, da parte della Corte...
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