Con sentenza n. 2416 dell’8 marzo 2023,
la terza sezione del Consiglio di Stato è tornata sulla tematica della
conformazione dell’azione amministrativa al giudicato di annullamento.
Nel caso di rinnovo della funzione
amministrativa, in esito a un giudicato di annullamento di atti in precedenza
emanati nell'esercizio della stessa funzione, la linea di demarcazione tra
azione di ottemperanza e azione impugnatoria passa attraverso l'individuazione
della natura dei vizi dedotti, operazione questa particolarmente delicata nei
casi in cui la funzione amministrativa sia improntata a discrezionalità; deve
quindi ritenersi che, in caso di reiterazione, in esito a giudicato di
annullamento, di atti emanati nell'esercizio di una funzione connotata da
discrezionalità, l'afflizione dell'attività da eventuali nuovi vizi dà luogo a
violazione o a elusione del giudicato solo qualora l'atto ulteriore contenga
una valutazione contrastante con le statuizioni in esso contenute.
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