Con sentenza n. 142 del 13 luglio 2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, L. 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui prevede l’inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all’art. 1-ter, comma 6, della medesima legge, consistente nel deposito, nei giudizi davanti alla Corte di Cassazione, di un’istanza di accelerazione almeno due mesi prima che sia trascorso il termine di cui all’art. 2, comma 2-bis, della medesima legge.
In sintonia con la giurisprudenza della Corte EDU, la giurisprudenza costituzionale è ormai costante nell’affermare che i rimedi preventivi sono non solo ammissibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma addirittura preferibili, in quanto volti a evitare...
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