Il reato di maltrattamenti in famiglia postula la sussistenza di una famiglia o “comunque” di una convivenza (art. 572, comma 1, c.p., e certamente sussiste anche nel caso di convivenza di breve durata, se le condotte maltrattanti sono ripetute e abitualmente vessatorie nell'ambito del periodo (cfr. sul punto Cass. pen., sez. VI, 10 maggio 2022, n. 21087, per il caso di una convivenza durata circa un mese, con condotte vessatorie pressoché quotidiane); tuttavia, la nozione di convivenza va intesa come “duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo” (Cass. pen., sez. VI, 28 settembre 2022, n. 38336).
È ben vero che la norma incriminatrice è stata oggetto di un'interpretazione giurisprudenziale con funzione adeguatrice rispetto al continuo divenire del concetto di famiglia, che ha portato ad un'obiettiva estensione della sua portata applicativa. Tale tendenza però è stata condivisibilmente ridimensionata in ragione di interventi legislativi e di precisazioni...
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