Con sentenza n. 164 del 17 ottobre 2024, la Corte Costituzionale ha affermato
che l’art. 133, comma 1-bis, c.p.p. deve essere interpretato nel senso che il
divieto di accompagnamento coattivo posto dalla disposizione si applica solo
nel caso in cui la mancata comparizione del querelante abbia determinato
l’estinzione del reato per remissione tacita di querela, e non nell’ipotesi in
cui, invece, la remissione della querela sia stata ricusata dall’imputato.
L’art. 1, comma 1, lett. h), D.L.vo n. 150 del 2022 ha novellato l’art. 152 c.p., introducendo, al numero 1), del nuovo comma 3, una forma di remissione processuale tacita che ricorre «quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone». Tale modifica normativa ha comportato la contestuale introduzione, ad opera dell’art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), dello stesso D.L.vo n. 150 del 2022, della lett. d-bis) del comma 3 dell’art....
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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