Con sentenza n. 139 del 10 luglio 2023, la Corte
Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma
2, prima parte, L. 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina
vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) – che
vieta, sotto comminatoria di sanzione penale, di portare, senza giustificato
motivo, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni
muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere,
mazze, tubi, catene, fionde, bulloni e sfere metalliche –, sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 25, comma 2, e 27, comma 3, della Costituzione, nella
parte in cui non richiede, ai fini della punibilità del fatto, «la sussistenza
di circostanze di tempo e luogo dimostrative del pericolo di offesa alla
persona».
Quanto alla dedotta violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), la censura fa perno sull’assunto per cui...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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