Con sentenza n. 54 del 30 marzo 2023, la
Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 669-quater c.p.c. sollevate in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione.
I dubbi di illegittimità
costituzionale sollevati dal rimettente traggono origine dall’interpretazione –
accolta da un cospicuo numero di pronunce di merito, per lo più adottate da
giudici del lavoro – secondo la quale, ai fini dell’individuazione della competenza
cautelare pendente iudicio, per «causa pendente per il merito» ai sensi
dell’art. 669-quater, comma 1, c.p.c. deve intendersi anche il giudizio di
cognizione avvinto da una relazione di continenza a quello prefigurato nella
domanda cautelare ante causam.
Tale esegesi poggia sull’orientamento di legittimità secondo il quale la disciplina della continenza dettata dall’art. 39, comma 2, c.p.c. non trova applicazione solo nell’ipotesi in cui due cause, pendenti...
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