Con sentenza
n. 91 del 9 maggio 2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma
1, lett. a), c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2,
della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità a
partecipare al giudizio di rinvio del giudice, il quale abbia concorso a
pronunciare ordinanza di accoglimento, ovvero di rigetto, della richiesta di
riesame, ai sensi dell’art. 324 c.p.p., annullata dalla Corte di Cassazione.
Con riferimento, in particolare, all’art. 111 Cost., occorre considerare che il principio del giudice terzo e imparziale, che in passato la giurisprudenza costituzionale aveva ricavato da altri parametri (artt. 3, 25, 101 e 108 Cost.), ha assunto autonoma rilevanza con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione), sì da costituire connotato...
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