Con sentenza n. 12 del 8 febbraio 2024, la Corte
Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 55 e 61, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2, L. 13 agosto
2010, n. 136) sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione.
Il giudice rimettente premette che, nell’ambito di una procedura di espropriazione forzata presso terzi, promossa in danno di una società nei confronti della quale era stato emesso un provvedimento di confisca divenuto irrevocabile prima dell’inizio della procedura esecutiva, la debitrice aveva proposto opposizione all’esecuzione, adducendo l’impignorabilità dei beni ai sensi dell’art. 55 cod. antimafia che, già dopo il sequestro di prevenzione, vieta la proposizione di azioni esecutive sui beni oggetto del provvedimento....
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