Con sentenza n. 52 del 28 marzo 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 214, comma 8, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 23-bis comma 1, lett. b), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui dispone che «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca...