Con sentenza n. 162 del 17 ottobre 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 14, comma 2-ter, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui prevede che, in caso
di sospensione dell’esecuzione della sorveglianza speciale durante il tempo in
cui l’interessato è sottoposto a detenzione per esecuzione di pena, il
tribunale verifica la persistenza della sua pericolosità sociale soltanto ove
lo stato di detenzione si sia protratto per almeno due anni.
La disposizione in parola ha reintrodotto, di fatto, una presunzione di persistente pericolosità laddove la sospensione connessa allo stato di detenzione dell’interessato sia inferiore a due anni. Una tale soluzione non appare in sintonia con la ratio della sentenza n. 291 del...
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