La Terza Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), con la sentenza del 18 aprile 2023 nella causa C-1/23 | Afrin, ha affermato che il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che richiede, ai fini della presentazione di una domanda di ingresso e di soggiorno a titolo del ricongiungimento familiare, che i familiari del soggiornante, in particolare di un rifugiato riconosciuto, si rechino personalmente presso la sede diplomatica o consolare di uno Stato membro competente, compreso in situazioni in cui è loro impossibile o eccessivamente difficile recarsi di persona presso tale sede, fatta salva la possibilità per lo Stato membro interessato di richiedere la comparizione personale di tali familiari a uno stadio ulteriore della procedura di domanda di ricongiungimento familiare. A novembre 2022, la sig.ra X, il sig. Y – rifugiato in Belgio dall’agosto 2022 – e i loro figli hanno citato lo Stato belga dinanzi al Tribunale di primo...
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