Con sentenza n. 46753 del 20 novembre-19 dicembre 2024, la terza
sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che l'attuale lettera
dell'art. 165, comma 1, c.p., stabilisce che la sospensione condizionale della
pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al
pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o
provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della
sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata,
salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze
dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla
prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo
determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le
modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Le Sezioni Unite hanno affermato che "non si può (...) dubitare del collegamento...
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