La sezione feriale penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 32361 del 27 agosto 2021 (ud. 24 agosto 2021), è tornata sulla tematica della decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, con particolare riferimento ai casi di regressione di fase. L’art. 303, comma 2, c.p.p. recita: «Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento». Come si vede, nessuna distinzione ha operato il legislatore tra regressione del procedimento che è stato avviato con citazione diretta a giudizio ovvero tramite richiesta di rinvio a giudizio o in altre forme...
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LIBRO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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