Con ordinanza n. 31989 del 17 novembre 2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta sulla tempestività della adozione dell’ordinanza ingiunzione.
Ai fini della valutazione della tempestività del provvedimento occorre prendere le mosse dal comma 1-bis dell'art. 204, C.d.S., il quale non si limita a stabilire la perentorietà del termine di centoventi giorni, concesso al prefetto dal comma 1 della medesima disposizione, per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione e del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 203, comma 2, C.d.S., per la trasmissione degli atti dal comando al prefetto (così come di quello di trenta giorni di cui al comma 1 del medesimo art. 203, previsto per il caso di presentazione del ricorso direttamente al prefetto), ma precisa altresì che detti termini, ai fini della considerazione della tempestività dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione, devono essere cumulati tra loro, dovendosi il ricorso intendere...
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