Con sentenza n. 11632 del 2 febbraio 2022 (dep. 30 marzo 2022), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito alcuni aspetti fondamentali circa la deroga alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista per i reati di criminalità organizzata.
L'art. 2, L. 7 ottobre 1990, n. 742, come sostituito dall'art. 240-bis, disp. coord. c.p.p. e ulteriormente modificato dall'art. 21-bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, sancisce: «1. In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini. 2. La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (...)».
La deroga alla sospensione nel periodo...
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