Con ordinanza n. 3066 del 20 novembre 2025-27 gennaio 2025,
la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la
derubricazione dell'imputazione, in un reato punito con la sola pena pecuniaria
o con pena alternativa, non comporta l'inappellabilità della sentenza di proscioglimento.
Con riguardo alla sentenza di condanna l'interpretazione
dell'art. 593 c.p.p. deve tener conto della contrapposizione tra il contenuto
del comma 1 e 3.
Al comma 1, si prevede espressamente che il pubblico
ministero possa appellare contro le sentenze di condanna che contengano la
modifica del titolo di reato, mentre al terzo comma si stabilisce che sono
"in ogni caso" inappellabili le sentenze di condanna per le quali è
stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva.
La disciplina dettata dal comma 1 e 3, con esclusivo riferimento alle sentenze di condanna, è stata correttamente letta nel senso che il terzo comma introduce una deroga rispetto al...
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