Con
sentenza n. 7317 del 30 agosto 2024, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha
ribadito la distinzione tra retrocessione totale e parziale ai sensi del d.P.R.
8 giugno 2001, n. 327.
Come
è noto, l’art. 46 (retrocessione totale) del citato decreto consente al
soggetto che ha subìto un procedimento espropriativo di chiedere la
restituzione del bene espropriato ed il pagamento di una indennità nei casi in
cui l’opera pubblica “non è stata realizzata o cominciata entro il termine di
dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di
esproprio” oppure, anche in epoca anteriore, se risulta “l’impossibilità della
sua esecuzione”.
Invece, l’art. 47 (retrocessione parziale) del medesimo decreto consente al soggetto espropriato di chiedere “la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata”, nell’ipotesi in cui l’opera pubblica sia stata comunque realizzata. In tal caso, il soggetto...
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