Con sentenza n. 6727 del 7 marzo 2023,
la terza sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di assicurazione
civile ricordando che può essere stipulata per conto proprio o per conto altrui
(art. 1891 c.c.).
L'assicurazione di responsabilità civile
stipulata per conto proprio copre il rischio di impoverimento del contraente;
quella per conto altrui copre il rischio di impoverimento di persone diverse
dal contraente, a prescindere dal fatto che quest'ultimo debba rispondere del
loro operato.
La distinzione tra assicurazione per
conto proprio ed assicurazione per conto altrui non ha nulla a che vedere con
quella tra assicurazione della responsabilità civile per fatto proprio e
assicurazione della responsabilità civile per fatto altrui.
La distinzione tra assicurazione per
conto proprio e per conto altrui si fonda sulla sussistenza o meno, in capo al
medesimo soggetto, della qualità di contraente e di assicurato.
Si ha assicurazione "per...
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