Con ordinanza interlocutoria n. 27886 del 13 ottobre 2021, la
prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affrontato la questione dell’interpretazione
della disciplina processuale recata dalla legge fallimentare quanto al termine
di deposito di domanda di ammissione al passivo di fallimento di credito sorto
dopo la sentenza dichiarativa di fallimento e dopo che sia da tempo scaduto il
termine, annuale previsto dall'art. 101, comma 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267
(legge fallimentare) per la presentazione delle domande tardive di ammissione
di crediti.
L'art. 101, comma 4, I.fall., nel consentire la proposizione di domanda di ammissione al passivo c.d. "ultratardiva" (in quanto avanzata oltre il termine previsto dal comma 1 dello stesso art. 101) a chi provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile, non prevede punto che tale domanda debba essere presentata entro il termine di un anno (ovvero di diciotto mesi) decorrente dal giorno della cessazione...
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