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Con ordinanza n. 4912 del 16 febbraio
2023, la terza sezione civile della Corte di Cassazione è tornata sulla
fideiussione c.d. omnibus.
L'art. 1938 c.c., come modificato
dall'art. 10, L. 17 febbraio 1992, n. 154, come si evince dal chiaro
riferimento letterale contenuto nella disposizione, prevede la necessità di
indicazione dell'importo massimo garantito solo per il caso che il fideiussore
garantisca l'adempimento di obbligazioni future.
Al riguardo, la Suprema corte ha già avuto modo di precisare (in tal senso, Cass. civ., sez. I, 31 gennaio 2017, n. 2492) che non pare consentire altra interpretazione il testo della norma stessa, che, affermata la possibilità di garantire con la fideiussione anche obbligazioni condizionali o "future", fa seguire la precisazione (aggiunta con la novella sopra richiamata) "con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito": ove "quest'ultimo caso" non può che corrispondere alla seconda delle due ipotesi...
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