Con sentenza n. 7909 del 2 ottobre 2024, la quinta sezione del Consiglio di Stato è intervenuta sulla giurisdizione per le controversie “relative a procedure di affidamento” ad evidenza pubblica. Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e) n. 1 c.p.a. sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie “relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi include quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative”. La disposizione riflette la tradizionale costruzione “bifasica” secondo cui nella formazione dei contratti ad evidenza pubblica...
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