Con sentenza n. 4329 del 15 maggio 2024, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 2, L. 9 gennaio 1989, n. 13 prevede che i condomini interessati all’adozione di strumenti di superamento delle cd. barriere architettoniche sono legittimati esclusivamente ad «installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili» o «modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages». Il montascale rientra a pieno titolo in tale elencazione costituendo un dispositivo, sì diverso rispetto al servoscala, ma comunque classificabile come «struttura mobile facilmente rimovibile».
L’art. 78, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»), sotto la rubrica «Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 2)», recita...
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