La quinta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 3852 del 29
aprile 2024 ha ribadito che l'opposizione di terzo può essere proposta non da
tutti coloro che rivestono la qualità di terzi rispetto al giudizio nel quale è
stata emessa la decisione ed hanno un interesse, sia pure di fatto, ad
insorgere contro la pronuncia, bensì soltanto da coloro che, oltre ad essere
terzi, vantano, in relazione al bene che ha formato oggetto della controversia,
una propria situazione soggettiva autonoma con la posizione giuridica accertata
nella sentenza e nel contempo incompatibile con l’assetto di interessi che da
essa scaturisce.
Infatti, come statuito dalla giurisprudenza, la proposizione dell’opposizione di terzo ordinaria contro una sentenza del giudice amministrativo, ancorché non passata in giudicato, è subordinata alla sussistenza di un pregiudizio, determinato dalla pronunzia impugnata, ai diritti o agli interessi legittimi del ricorrente. Il rimedio ha,...
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